Sez. U, Sentenza n. 587 del 10/08/1999 (Rv. 529260 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dei proprietari - Legge Regione Lombardia n. 26 del 1993 - Natura dell'interesse pregiudicato - Diritto soggettivo - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
L'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, nella disciplina posta dall'art. 47 legge reg. Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, e dagli artt. 10 e 26 legge 11 previsto a diretta tutela delle posizioni dei proprietari medesimi, senza che sussista alcun potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica con riguardo all'"an" ed al "quantum" del risarcimento stesso; ne consegue che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 26 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 16/08/1993 num. 26 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)