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Sez. U, Sentenza n. 11173 del 27/10/1995 (Rv. 494401 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Fondi danneggiati dalla selvaggina inclusa nelle oasi di protezione - Indennizzo a favore dei proprietari - Legge Regione Veneto n. 30 del 1978 - Natura dell'interesse pregiudicato - Diritto soggettivo - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494401-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

L'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla selvaggina inclusa nelle "oasi di protezione", in base alla disciplina della legge regione Veneto n. 30 del 1978, attuativa delle regole fissate dagli artt. 6 e 26 della legge "quadro" n. 968 del 1977, integra un credito con funzione strettamente risarcitoria, in quanto, pur non essendo applicabili nell'ipotesi le disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2052 cod. civ., le richiamate norme speciali sono rivolte alla tutela immediata e diretta dei proprietari dei fondi danneggiati, mediante l'accertamento dell'effettiva consistenza del danno e la successiva precisa quantificazione; con la conseguenza che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 26 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Veneto 14/07/1978 num. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)