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Sez. U, Sentenza n. 1232 del 29/11/2000 (Rv. 542237 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dei proprietari - Legge Regione Emilia Romagna n. 20 del 1987 - Natura dell'interesse pregiudicato - Interesse legittimo - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542237-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

L'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, nella disciplina posta dall'art. 57 legge Reg. Emilia Romagna n. 20 del 1987 e dagli artt. 10 e 26 della legge n.157 del 1992, ha natura di contributo indennitario nei limiti consentiti dalla capienza dell'apposito fondo regionale, con la conseguenza che, in mancanza anche di criteri predeterminati di liquidazione, sussiste un potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica almeno con riguardo al quantum dell'indennizzo da erogare; ne consegue che la controversia inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a interessi legittimi, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 968 art. 26 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 26 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 15/05/1987 num. 20 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)