Sez. L, Sentenza n. 12781 del 09/07/2004 (Rv. 574431 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia già liquidata - Revoca su domanda del pensionato o d'ufficio - Legittimità - Esclusione - Pensione erogata in mancanza dei requisiti di legge - Facoltà dell'istituto di provvedere all'annullamento in sede di autotutela - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
L'istituto di previdenza non ha il potere di revocare, neanche su domanda del pensionato, una pensione di vecchiaia già liquidata, potendo soltanto, nel caso in cui accerti che la prestazione è stata erogata in mancanza dei requisiti di legge, procedere in via di autotutela all'annullamento della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 78, Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)