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Sez. 6, Sentenza n. 30705 del 24/06/2016 Ud. (dep. 19/07/2016) Rv. 267684 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE | Rinvio a udienza fissa in assenza della declaratoria di contumacia - Rinnovazione della citazione dell'imputato per l'udienza di rinvio - Notificazione della sola ordinanza di rinvio - Sufficienza - Rinnovazione della notifica dell'atto di citazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267684-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IN GENERE

In caso di rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi, qualora non sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice deve disporne la rinnovazione della citazione per la nuova udienza che può essere eseguita anche attraverso la notificazione della sola ordinanza che ha disposto il rinvio. (In motivazione la Corte ha precisato che non è necessaria la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione all'imputato, essendo questo, a seguito della regolare notifica della prima citazione, già a conoscenza degli elementi essenziali per una corretta instaurazione del rapporto processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)