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Sez. 6, Sentenza n. 28299 del 10/11/2015 Ud. (dep. 07/07/2016) Rv. 267046 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Omesso avviso dell'udienza di rinvio all'imputato non comparso e non dichiarato contumace - Conseguenza - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267046-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

L'omesso avviso del rinvio dell'udienza all'imputato non comparso, che non abbia allegato alcun legittimo impedimento e rispetto al quale non sia stata dichiarata la contumacia, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 182, comma secondo cod.proc.pen.e non, invece, una nullità assoluta, non essendo configurabile, in una simile ipotesi, un' omessa citazione dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)