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Sez. 2, Sentenza n. 5682 del 19/11/1985 (Rv. 442876 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE EX ART. 2941 N. 8 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442876-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE EX ART. 2941 N. 8 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ., è necessario non solo che il debitore abbia svolto attività soggettivamente diretta ad occultare al creditore la esistenza dell'obbligazione, ma anche che tale comportamento abbia determinato una situazione obiettiva tale da precludere al debitore la possibilità di far valere il proprio diritto. (Conf 102/73, mass n 361855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)