Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003 (Rv. 565752 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione - Immediatezza - Valutazione in senso relativo - Necessità - Devoluzione al giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo e valutato dal giudice del merito con riferimento alla concreta fattispecie, tenendo conto della complessità (o meno) della organizzazione aziendale, delle eventuali difficoltà dell'accertamento delle mancanze commesse dal lavoratore, e del determinarsi, in ragione del tempo trascorso, di un effettivo ostacolo all'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore; tale valutazione, integrando un apprezzamento di fatto riservato allo stesso giudice, è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del merito che - in un caso di violazioni protratte nel tempo - aveva ritenuto sussistente la tempestività nell'intimazione seguita immediatamente all'ultimo degli illeciti ed in esito ad accertamenti amministrativi, anche se ad una certa distanza di tempo dai fatti precedenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)