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Sez. L, Sentenza n. 10997 del 09/08/2001 (Rv. 548941 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione - Immediatezza - Criterio di elasticità - Applicazione - Necessità - Valutazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548941-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel licenziamento per motivi disciplinari il principio della immediatezza della contestazione va applicato con elasticità dal giudice del merito che deve tenere conto della specifica realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, della complessità delle indagini necessarie per accertare detto illecito nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppure con opportuna celerità, la gravità della condotta del lavoratore. La valutazione del giudice del merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insidacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto congruo l'intervallo di circa un mese per procedere alla contestazione e poi al licenziamento di un addetto alle vendite di autovetture della Fiat che aveva consigliato un compratore di avvalersi di una società di finanziamento diversa dalla Fiat Sava dalla quale aveva avuto la somma di lire 700.000, in considerazione della complessità degli accertamenti che un caso così delicato - coinvolgente anche atti di terzi - aveva comportato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)