diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 237 del 10/01/2003 (Rv. 559590 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione - Immediatezza - In senso relativo - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559590-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nella attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della concreta realtà fattuale in reazione alla quale si è concretizzato l'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppur con celerità, la gravità della condotta del lavoratore. La valutazione del giudice di merito in ordine al rispetto del principio in oggetto è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse contenuto applicato tale principio, tenendo nella dovuta considerazione il lasso di tempo intercorso tra la data in cui la banca con certezza era venuta a conoscenza dell'illecito comportamento del dipendente, la data di contestazione degli addebiti e quella del licenziamento, e ritenendolo congruo con il rispetto del principio di immediatezza, avuto riguardo al tempo necessario per l'espletamento delle indagini ispettive e per consentire al lavoratore di formulare le sue difese in presenza delle rappresentanze sindacali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)