Sez. L, Sentenza n. 4435 del 04/03/2004 (Rv. 570792 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio della immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - "Ratio" - Carattere relativo - Valutazione in relazione all'illecito contestato - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite. L'accertamento relativo, che spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, deve tenere conto dell'illecito disciplinare oggetto di contestazione, non rilevando, ai fini della tempestività, la circostanza che il giudice di merito ritenga sussistente un illecito disciplinare diverso da quello contestato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)