diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 35295 del 12/04/2016 Cc. (dep. 23/08/2016) Rv. 267546 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267546-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600 ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicchè esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che la videoripresa, coinvolgente una minore, era stata conservata dall'imputato nella memoria del telefono cellulare e successivamente sottoposta in visione a terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)