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Sez. 3, Sentenza n. 16340 del 12/03/2015 Ud. (dep. 20/04/2015) Rv. 263355 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Elementi costitutivi - Concreto pericolo di diffusione di materiale pornografico - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263355-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrati gli estremi della diffusione nell'inserimento di materiale pedopornografico all'interno del social network "Facebook").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)