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Sez. 3, Sentenza n. 37835 del 29/03/2017 Ud. (dep. 28/07/2017) Rv. 270906 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270906-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600-ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicché esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano state inviate tramite l'applicazione "WhatsApp" di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell'imputato, quale strumento di persuasione e corruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)