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Sez. L, Sentenza n. 17555 del 10/12/2002 (Rv. 559113 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Finalità - Esonero di una parte dall'onere della prova su di essa gravante - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559113-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

La consulenza tecnica, pur disposta d'ufficio, ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto gravante sull'ente previdenziale l'onere di fornire la prova che i partecipanti alle rappresentazioni, alle quali si riferiva la richiesta di versamento contributivo, avessero reso una prestazione di lavoro, nell'attività scenica, di figuranti e non di comparse, prova che non poteva essere fornita dal consulente tecnico d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)