Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005 (Rv. 582060 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Fonte oggettiva di prova - Configurabilità' - Condizioni - Mancata ammissione da parte del giudice del merito - Illegittimità
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In tale ipotesi, l'onere della parte si riduce all'allegazione, spettando al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza. Ne consegue che viola la legge processuale il giudice del merito che ne rifiuta l'ammissione senza verificare se in concreto la prova dei fatti poteva essere acquisita solo con l'impiego di particolari cognizioni tecniche ed, in caso affermativo, se la parte gravata dell'onere di provarli, ne avesse allegato l'esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)