Sez. 1 - , Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023 (Rv. 667135 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Separazione - Contrasto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Decisione relativa alla frequenza dell'ora di religione - Ricorso in cassazione - Ammissibilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
In tema di ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c., il provvedimento volto alla soluzione della controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno l'ora di religione, nella propria scuola elementare, è ricorribile in cassazione, in quanto
incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità.
Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 2, Cod. Civ. art. 337 ter com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)