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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1568 del 19/01/2022 (Rv. 663624 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti meramente conformativi delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale – Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663624-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (inserito dall'art. 2 della l. n. 54 del 2006), i provvedimenti del giudice di merito volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale e di affidamento della prole, in quanto privi del carattere di definitività e di contenuto decisorio, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei genitori avverso la decisione del giudice di merito che aveva autorizzato l'altro genitore ad iscrivere il minore presso una scuola nordamericana, con connesso trasferimento della residenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge del 2006 num. 54 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)