Sez. 3, Sentenza n. 10285 del 05/05/2009 (Rv. 608402 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Produzione di nuovi documenti - Termine - Art. 184 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
L'art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 18 della legge n. 353 cit., sino alla rimessione della causa al collegio. Ne consegue che i documenti nuovi depositati dopo detto momento possono ritenersi ritualmente introdotti nel processo solo se la parte avversa, messa in condizione di esaminarli e commentarli, abbia aderito alla loro tardiva produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)