Sez. L, Sentenza n. 5738 del 25/10/1980 (Rv. 409577 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - CONSULENZA TECNICA - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - ADESIONE DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - CONSULENZA TECNICA - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - ADESIONE DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE ANALITICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nelle controversie in materia di pensione di invalidita il giudice del merito non e tenuto ad enunciare un'analitica motivazione allorquando ritenga di seguire il parere del consulente tecnico, ma tale Obbligo sussiste quando l'interessato abbia mosso all'operato dello stesso consulente specifiche critiche, nel qual caso l'esigenza di intrinseca razionalita della decisione e di corrispondenza di essa con la richiesta delle parti impongono al giudice stesso di rendere conto delle ragioni per le quali non abbia ritenuto di condividere le critiche mosse. (V 2816/76, mass n 381561; (Conf 1932/79, mass n 398330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)