Sez. L, Sentenza n. 1932 del 03/04/1979 (Rv. 398330 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Il giudice di merito, ove aderisca al parere del consulente tecnico, non e tenuto ad esporre al riguardo una specifica motivazione, dovendosi, in tal caso ritenere il parere stesso recepito nella sentenza; ma ove la parte interessata abbia mosso all'operato del consulente tecnico specifici rilievi critici - che possono essere formulati anche con la produzione di certificazione medica di data posteriore a quella delle indagini svolte dal consulente ovvero avente differente oggetto rispetto a quello dello stesso consulente gia trattato e sempre che esso si riveli di sufficiente portata decisiva ai fini di un diverso giudizio clinico - il giudice ha l'Obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di esporre le ragioni per le quali li disattenda. (V 2816/76, mass n 381561; (V 1642/76, mass n 380410).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)