Sez. 5, Sentenza n. 32986 del 06/06/2008 Cc. (dep. 06/08/2008) Rv. 241160 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | "Cessione" di un neonato a una coppia di coniugi "uti filius" - Delitto di alterazione di stato e non di riduzione in schiavitù - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù - ma quello di alterazione di stato (art. 567, comma secondo, cod. pen.) - la "cessione", "uti filius", di un neonato ad una coppia di coniugi, in quanto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 cod. pen. è connotata dalla finalità di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo: il che non ricorre nell'ipotesi in cui i soggetti attivi si propongono di inserire, sia pure "contra legem", il neonato "compravenduto" in una famiglia che non è quella naturale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)