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Sez. 5, Sentenza n. 43084 del 24/09/2015 Cc. (dep. 26/10/2015) Rv. 265229 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Condotta di acquisto di neonato - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragioni - Differenze con la condotta di chi vende un neonato.
Stato
decisa il 2015-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265229-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù la condotta di chi acquisti da altri un essere umano (nella specie: un neonato) al fine di inserirlo come figlio nel proprio nucleo familiare, non essendo tale condotta funzionale alla protrazione dello stato di asservimento della vittima. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il predetto reato si configura nei confronti del venditore, trattandosi di condotta espressiva di un potere corrispondente al diritto di proprietà, che finisce per ridurre l'essere umano a merce di scambio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)