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Sez. L, Sentenza n. 781 del 07/02/1986 (Rv. 444325 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MENSILITÀ AGGIUNTIVE - COMPUTABILITÀ DEGLI INCREMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA MATURATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 GENNAIO 1977 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444325-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MENSILITÀ AGGIUNTIVE - COMPUTABILITÀ DEGLI INCREMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA MATURATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 GENNAIO 1977 - ESCLUSIONE.*

Per effetto del disposto dell'art. 2 d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977 n. 91, gli incrementi dell'indennità di contingenza maturati successivamente al 31 gennaio 1977 non sono computabili sulle mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima (ossia la quattordicesima, la quindicesima e talora la sedicesima mensilità, quali eventualmente previste dalla contrattazione collettiva di categoria) giacché la norma citata limita l'incidenza della variazione del costo della vita solo a quegli emolumenti retributivi che siano previsti dalla normativa contrattuale prevalente, sia interconfederale che di categoria, dettata per il settore industriale, normativa che non prevede di norma ulteriori mensilità aggiuntive oltre la tredicesima. (V 475/84, mass n 432708; (V 1690/84, mass n 433758).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)