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Sez. 1, Sentenza n. 29188 del 29/03/2011 Cc. (dep. 21/07/2011) Rv. 250755 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Soggetto raggiunto da ordinanza cautelare - Età avanzata - Inferiore ai settanta anni - Rilevanza - Presunzione ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Conseguenze - Impossibilità di escludere la sussistenza di esigenze cautelari - Rigorosa giustificazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250755-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

L'età assai avanzata del soggetto raggiunto da ordinanza cautelare, benché non ancora ultrasettantenne, deve necessariamente essere oggetto di valutazione imponendo, in costanza di fattispecie riferibili alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quantomeno una più rigorosa giustificazione della impossibilità di escludere la sussistenza in concreto di specifiche esigenze cautelari. (Fattispecie nella quale la persona raggiunta da ordinanza cautelare in carcere aveva compiuto i 69 ani di età).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)