Sez. 1, Sentenza n. 12453 del 03/03/2009 Cc. (dep. 19/03/2009) Rv. 243742 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | .Condanna a pena illegale - Possibilità di rettificazione in sede esecutiva - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
L'irrogazione di una pena illegale con sentenza ormai irrevocabile può essere oggetto di correzione in sede esecutiva se è frutto di un errore macroscopico non giustificabile, e non quando è conseguenza di una argomentata valutazione pur discutibile. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la pena inflitta con la sentenza di merito, passata in giudicato, valutandola come illegale sulla base di un successivo orientamento giurisprudenziale che aveva riconosciuto la possibilità del giudizio di bilanciamento tra l'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, e le aggravanti diverse da quella di cui al precedente art. 7).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)