Sez. 1, Sentenza n. 3096 del 19/04/1999 Cc. (dep. 20/05/1999) Rv. 213389 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia in carcere per gli ultrasettantenni - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
Il divieto della custodia cautelare in carcere per gli ultrasettantenni rappresenta la regola, essendo ammessa solo in via di eccezione la detenzione carceraria, sicché il giudice può esercitare il potere coercitivo di assoggettamento dell'imputato al trattamento cautelare più afflittivo soltanto dando conto, con il rigore di una specifica motivazione, delle precise ragioni che legittimano una deroga al principio stabilito dal quarto comma dell'art. 275 cod. proc. pen. e dimostrando l'esistenza, nel caso concreto, di un "periculum in libertate" di intensità così elevata e straordinaria da far venire meno il divieto di applicazione della misura custodiale in relazione alla comprovata inidoneità di ogni altra misura a fronteggiare esigenze cautelari di inusuale gravità. (Nella specie si è ritenuta carente di motivazione l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, non interdetti in relazione al reato contestato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)