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Sez. U, Sentenza n. 28 del 08/01/1975 (Rv. 373145 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - ARTIGIANO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373145-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - ARTIGIANO - CONDIZIONI.*

L'artigiano deve essere considerato imprenditore commerciale, soggetto alle norme della procedura fallimentare, quando espanda le dimensioni della sua impresa in misura tale che, per l'organizzazione e l'entita economica da questa acquisite, il suo guadagno, normalmente modesto, assuma i caratteri del profitto. (Conf 3516/72, mass n 361453; 1815/72, mass n 358811).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)