Sez. U, Sentenza n. 28 del 08/01/1975 (Rv. 373145 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - ARTIGIANO - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE - ARTIGIANO - CONDIZIONI.*
L'artigiano deve essere considerato imprenditore commerciale, soggetto alle norme della procedura fallimentare, quando espanda le dimensioni della sua impresa in misura tale che, per l'organizzazione e l'entita economica da questa acquisite, il suo guadagno, normalmente modesto, assuma i caratteri del profitto. (Conf 3516/72, mass n 361453; 1815/72, mass n 358811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)