Sez. 5, Sentenza n. 26357 del 11/12/2006 (Rv. 595679 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Immobile acquistato per successione ereditaria e poi trasferito a terzi - "Atto dell'alienazione" - Apertura della successione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di INVIM, il valore iniziale di un bene immobile, compreso nel compendio ereditario e poi trasferito a terzi, va fissato in quello che il bene aveva all'epoca del suo acquisto a causa di morte, coincidendo il momento applicativo dell'imposta - il cui presupposto d'imponibilità è costituito dall'incremento di valore dell'immobile oggetto del trasferimento - con "l'atto dell'alienazione" di cui alll'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, inteso non come atto - documento, ma come produzione dell'effetto reale, e quindi, in caso di acquisto per successione "mortis causa", con la sua apertura, costituendo essa, ai sensi dell'art. 459 cod. civ., il titolo dell'acquisto del bene da parte degli eredi (nella specie, il giudice di merito aveva correttamente affermato che il valore iniziale di un bene venduto nel 1995 dovesse essere fissato, come operato dai contribuenti, al momento della morte del dante causa dei venditori, rappresentando l'apertura della successione anche l'atto d'acquisto del bene da parte dei suoi eredi).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)