Sez. 5, Sentenza n. 2322 del 31/01/2013 (Rv. 625196 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Immobile (area edificabile) acquistato per successione ereditaria oltre un decennio prima dall'entrata in vigore del d.P.R. istitutivo del tributo n. 643 del 1972 - Successivo trasferimento a terzi - Liquidazione dell'imposta - Valore iniziale del bene - Riferimento al valore venale del bene definitivamente accertato (o dichiarato) in sede d'imposta di successione - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di INVIM, qualora l'immobile (nella specie, area edificabile), successivamente trasferito a terzi, sia stato acquistato a titolo di successione ereditaria aperta in data anteriore al decennio precedente l'entrata in vigore (1.1.1973) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo di tale tributo, è correttamente liquidata l'imposta con riferimento al valore venale del bene definitivamente accertato non alla data convenzionale del 1° gennaio 1963 bensì, applicandosi la legge 5 marzo 1963, n. 246, in sede d'imposta di successione, come previsto dall'art. 6, comma 2, del citato decreto, essendosi prodotto l'effetto traslativo della proprietà, e quindi il presupposto d'imposta, in capo al futuro alienante, al momento dell'apertura della successione, secondo quanto dispongono gli artt. 459 e 470 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 470, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)