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Sez. L, Sentenza n. 5507 del 18/03/2004 (Rv. 571292 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Indennizzo ex d. P. R. n. 1125 del 1965 - Riferimento esclusivo alla riduzione della capacità di lavoro - Inclusione in esso del risarcimento del danno biologico - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571292-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE

Secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico all'interno della copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce solo alla riduzione della capacità lavorativa e, in base anche all'interpretazione datane dalla Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991) non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di questo principio, ritenendo non indennizzabili dalla compagnia di assicurazione le richieste di manleva del datore di lavoro assicurato relative alle voci del danno biologico e morale conseguenti ad un infortunio sul lavoro a fronte di una polizza assicurativa modellata sul sistema dell'assicurazione obbligatoria, ex artt. 10 e 11 T.U.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 13, Legge 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)