Sez. L, Sentenza n. 9730 del 29/09/1998 (Rv. 519250 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione - Percorso travagliato - Risultati - Commisurazione e collegamento delle indennità previste dal d.P.R. n. 1124 del 1965 esclusivamente ai riflessi che l'infortunio ha sull'attitudine al lavoro - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE
A seguito di un lungo e travagliato percorso, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.88 del 1979, nn.87, 356 e485 del 1991) e quella della Corte di cassazione hanno accolto il principio secondo cui le indennità prevista dal d.P.R. n.1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che l'infortunio ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione psico-fisica altrimenti comporta per il soggetto. Pertanto il danno biologico, in sè considerato, resta comunque fuori dal sistema risarcitorio previsto dagli artt.10 e 11 del d.P.R.n.1124 cit. al quale va fatto esclusivo riferimento - senza applicazione, quindi, della disciplina codicistica - nell'ipotesi in cui soltanto tali norme siano state espressamente richiamate nella clausola della polizza assicurativa da applicare nel caso concreto e non risultino comportamenti concludenti modificativi della suddetta polizza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)