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Sez. 1, Sentenza n. 9146 del 15/09/1997 (Rv. 507998 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Presunzione di danno - Sussistenza - Prova contraria - Onere del convenuto in revocatoria - Pagamento di credito privilegiato - Lesione della "par condicio" - Insussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507998-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Le ipotesi tipiche di revocatoria fallimentare e, in particolare, quella del secondo comma dell'art. 67 legge fall. implicano una presunzione di danno, che spetta al convenuto in revocatoria eventualmente contrastare. La natura privilegiata del credito soddisfatto con il pagamento oggetto di revocatoria non esclude la possibile lesione della "par condicio creditorum", giacché soltanto in seguito alla ripartizione dell'attivo può constatarsi se sia stata assicurata l'integrale soddisfazione di tutti i creditori privilegiati di pari grado.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)