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Sez. L, Sentenza n. 5380 del 05/11/1985 (Rv. 442616 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 297 - ANTICIPATO COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ FISICA - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI RIMBORSO DEI CONTRIBUTI CHE IL DATORE DI LAVORO AVREBBE DOVUTO PAGARE AGLI ENTI PREVIDENZIALI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA ETÀ PENSIONABILE - INCIDENZA DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO NEL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1985-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442616-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 29 MAGGIO 1982 N. 297 - ANTICIPATO COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ FISICA - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI RIMBORSO DEI CONTRIBUTI CHE IL DATORE DI LAVORO AVREBBE DOVUTO PAGARE AGLI ENTI PREVIDENZIALI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA ETÀ PENSIONABILE - INCIDENZA DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO NEL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO.*

La clausola contrattuale, che preveda, in favore dei dipendenti collocati anticipatamente in pensione a causa d'inabilità fisica, il versamento dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare agli enti previdenziali per il periodo ancora mancante al raggiungimento della normale età pensionabile, introduce una prestazione non qualificabile come rimborso, né come risarcimento del danno, una costituente una componente del complessivo trattamento di fine rapporto. Pertanto, qualora detto collocamento a riposo anticipato sia anteriore all'1 giugno 1982, e si sottragga di conseguenza alla nuova disciplina della legge 29 maggio 1982 n. 297 sull'indennità di fine rapporto (tenuto conto che le norme transitorie contenute nella legge medesima riguardano solo i rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore), l'indicata prestazione resta soggetta alle Disposizioni circa detto trattamento del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1977 n. 91).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)