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Sez. L, Sentenza n. 3987 del 14/06/1986 (Rv. 446804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI DI APPLICABILITÀ - INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ ALL'ESTERO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - CESSAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI DI APPLICABILITÀ - INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ ALL'ESTERO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - CESSAZIONE.*

A norma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., la garanzia della irriducibilità della retribuzione, nel caso in cui le nuove mansioni siano equivalenti alle precedenti, resta necessariamente collegata alle qualità immutabili ed essenziali dell'aspetto professionale delle mansioni originarie e non agli emolumenti, anche se retributivi, autonomamente corrispettivi di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni, i quali, in quanto compensativi di attività connesse a particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo, possono legittimamente venir meno con la scomparsa del titolo o delle circostanze estrinseche cui sono connessi. Tale principio vale anche per l'indennità di servizio all'estero, la quale - non costituendo il corrispettivo del valore professionale della prestazione lavorativa, ma riguardando aspetti secondari, complementari, speciali e transitori di detta prestazione - viene meno con la cessazione dell'attività all'estero che l'aveva occasionata. (Conf 3926/83, mass n 428855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)