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Sez. L, Sentenza n. 9175 del 11/12/1987 (Rv. 456401 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PARTICOLARI MODALITÀ O CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI, DI ORDINE MATERIALE, AMBIENTALE E PERSONALE - GARANZIA DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI PROGRAMMATORE ADDETTO AL CENTRO ELETTRONICO DI UN ISTITUTO DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456401-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PARTICOLARI MODALITÀ O CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI, DI ORDINE MATERIALE, AMBIENTALE E PERSONALE - GARANZIA DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI PROGRAMMATORE ADDETTO AL CENTRO ELETTRONICO DI UN ISTITUTO DI CREDITO.*

A norma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., la garanzia della irriducibilità della retribuzione, nel caso in cui le nuove mansioni siano equivalenti alle precedenti, resta necessariamente collegata alle qualità immutabili ed essenziali dell'aspetto professionale delle mansioni originarie e non agli emolumenti, anche se retributivi, autonomamente corrispettivi di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni, i quali, in quanto compensativi di attività connesse a particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo, possono legittimamente venir meno con la scomparsa del titolo o delle circostanze estrinseche cui sono connessi. Rimangono quindi al di fuori della garanzia dell'irriducibilità della retribuzione tutti quegli emolumenti che retribuiscono solo particolari modalità o condizioni di espletamento delle mansioni, di ordine materiale, ambientale e personale, la cui legittima soppressione si collega alla cessazione dei presupposti che costituiscono la ragione dell'erogazione (quale è il caso della "indennità di programmatore" addetto al centro elettronico di istituto di credito). (V 4262/87, mass n 453012; (V 2346/87, mass n 451535; (V 3987/86, mass n 446804; (V 3926/83, mass n 428855; (V 2950/82, mass n 420554; (V 191/81, mass n 410600).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)