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Sez. L, Sentenza n. 4262 del 08/05/1987 (Rv. 453012 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - IN GENERE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI - CONSERVAZIONE DEL LIVELLO RETRIBUTIVO GIÀ RAGGIUNTO, COMPRENSIVO DI SPECIALI INDENNITÀ CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRECEDENTI MANSIONI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE BANCARIO TRASFERITO DALL'UFFICIO CASSA ALL'UFFICIO CONTABILITÀ E RIVENDICANTE L'INDENNITÀ DI RISCHIO O DI CASSA.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453012-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONI - DETERMINAZIONI - IN GENERE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI - CONSERVAZIONE DEL LIVELLO RETRIBUTIVO GIÀ RAGGIUNTO, COMPRENSIVO DI SPECIALI INDENNITÀ CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PRECEDENTI MANSIONI - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE BANCARIO TRASFERITO DALL'UFFICIO CASSA ALL'UFFICIO CONTABILITÀ E RIVENDICANTE L'INDENNITÀ DI RISCHIO O DI CASSA.*

Nel caso di consentito mutamento delle mansioni, la questione se il lavoratore abbia o meno diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., alla conservazione del livello retributivo raggiunto, compreso in esso speciali indennità connesse a particolari condizioni o modalità di espletamento delle mansioni precedenti, va risolta alla stregua dell'indagine sulla causa di detti compensi speciali, che vanno mantenuti o meno a seconda che - attraverso tale indagine, puramente di fatto e da condursi caso per caso in riferimento alla disciplina dello specifico rapporto di lavoro - si accerti che essi siano attribuiti con continuità, ad integrazione della paga base, in ragione di qualità immutabili ed essenziali dell'aspetto professionale delle mansioni originarie ovvero siano occasionalmente ed autonomamente retributivi di caratteristiche estrinseche e non connaturali delle medesime mansioni, compensandone attività connesse a particolari circostanze di modo, tempo e luogo. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dal S.C. - aveva riconosciuto ad un dipendente bancario, trasferito dall'ufficio cassa all'ufficio contabilità, il diritto al mantenimento della cosiddetta indennità di rischio o di cassa, prevista dall'art. 38 del C.C.n.L. del 18 aprile 1980, omettendo di esaminare la disposizione dello stesso contratto per cui la detta indennità "cessa col cessare delle funzioni che la giustificano"). (V 1567/86, mass n 444943, sull'ultima parte; (Conf 3987/86, mass n 446804, sulla prima parte; (Conf 3926/83, mass n 428855; (Conf 2950/82, mass n 420854; (Conf 191/81, mass n 410600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 18/04/1980 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)