Sez. 6, Sentenza n. 41302 del 08/10/2009 Cc. (dep. 27/10/2009) Rv. 245032 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Detraibilità della custodia cautelare dalla pena da espiare - Principio fondamentale dell'ordinamento italiano - Assenza di tale procedimento nell'ordinamento dello Stato richiedente - Concedibilità dell'estradizione - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
La domanda di estradizione presentata da parte di uno Stato, nel cui ordinamento non sia presente il principio per cui dalla pena detentiva da eseguire deve essere detratto il periodo corrispondente alla custodia cautelare subita dal condannato, può essere accolta qualora la durata del presofferto cautelare risulti inferiore a quella della pena da eseguire, ma l'estradizione deve essere concessa limitatamente all'espiazione della pena residua.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)