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Sez. 6, Sentenza n. 20148 del 11/05/2010 Cc. (dep. 27/05/2010) Rv. 247386 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Detraibilità della custodia cautelare dalla pena da espiare - Principio fondamentale dell'ordinamento italiano - Assenza di tale principio nell'ordinamento dello Stato richiedente - Concedibilità dell'estradizione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247386-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, quando la durata della custodia cautelare subita in pendenza della procedura estradizionale risulti inferiore a quella della pena da espiare, e nell'ordinamento dello Stato richiedente non sia previsto il principio della detraibilità del "presofferto" cautelare dalla pena detentiva da eseguire, la domanda di estradizione può essere concessa limitatamente all'espiazione della pena residua. (Fattispecie relativa a una domanda di estradizione avanzata dalle autorità statunitensi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)