Sez. 6 - , Sentenza n. 6237 del 15/01/2020 Cc. (dep. 17/02/2020) Rv. 278344 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Detraibilità della custodia cautelare dalla pena da espiare - Principio fondamentale dell'ordinamento italiano - Assenza di tale procedimento nell'ordinamento dello Stato richiedente - Concedibilità dell'estradizione - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, la domanda presentata da parte di uno Stato nel cui ordinamento non operi il principio per cui dalla pena detentiva da eseguire deve essere detratto il periodo corrispondente alla custodia cautelare subita dal condannato, può essere accolta limitatamente all'espiazione della pena residua ed a condizione che la durata del presofferto cautelare risulti inferiore a quella della pena da eseguire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Cod. Pen. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)