diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2824 del 24/11/2006 Cc. (dep. 25/01/2007) Rv. 235625 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Detraibilità della custodia cautelare dalla pena da espiare - Annoverabilità tra i principi fondamentali dell'ordinamento italiano - Assenza di tale principio nell'ordinamento dello Stato richiedente - Concedibilità, ciononostante, dell'estradizione - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235625-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

Deve ritenersi attuativo di un principio fondamentale dell'ordinamento italiano quello stabilito dall'art. 285, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva, deve detrarsi dalla durata della stessa il periodo corrispondente alla custodia cautelare subita all'estero in conseguenza della domanda di estradizione; il che, tuttavia, non impedisce l'accoglimento della domanda di estradizione da parte di uno Stato nel cui ordinamento detto principio sia assente, quando la custodia cautelare subita in Italia dall'estradando sia di durata inferiore a quella della pena da espiare nel suddetto Stato; nel qual caso l'estradizione può essere concessa, limitatamente all'espiazione della pena residua.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)