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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 settembre 1982, causa 242/81

Decisione
decisa il 1982-09-30
ECLI
ECLI:EU:C:1982:325

Epigrafe

Nella causa 242/81, SA Roquette FrÈres, società per azioni di diritto francese, con sede in Lestrem, Pas-de-Calais, con gli avvocati Marcel Veroone e Jacques Dutat, del foro di Lilla, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Loesch, 2, rue Goethe, ricorrente, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del suo officio legale, assistito dal sig. Arthur Bräutigam, amministratore presso il suddetto ufficio, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, convenuto, e Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Claude Séché, consigliere presso l'ufficio legale, e con domiclio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montaldo, membro del suddetto ufficio, edificio Jean Monnet, Kirchberg, interveniente, avente ad oggetto l'annullamento del regolamento CEE del Consiglio 30 giugno 1981 n. 1785 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 1. Il prodotto di cui trattasi

paragrafo 1
Il glucosio ad alto tenore di fruttosio, del pari denominato «isomerosio» o «isoglucosio», è un edulcorante ottenuto dall'amido di qualsiasi origine, ma generalmente dal granoturco, le cui caratteristiche gli consentono di essere sostituito direttamente allo zucchero liquido o allo sciroppo di zucchero per scopi alimentari.
paragrafo 2
La ricorrente nella presente causa è un fabbricante di amido di granoturco della Comunità che ha realizzato un complesso industriale per la produzione del-l'isoglucosio.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 2. La disciplina comunitaria

paragrafo 1
a) Quando, all'interno della Comunità, è iniziata la fabbricazione di glucosio ad alto tenore di fruttosio (in prosieguo isoglucosio), le organizzazioni comuni dei mercati nei settori, da un lato, dello zucchero, e, d'altra parte, dei cereali, erano disciplinate dai regolamenti del Consiglio 18 dicembre 1967 n. 1009 (GU 308, pag. 1) e, rispettivamente, 13 giugno 1967 n. 120 (GU 1967, pag. 2269). Il suddetti regolamenti definivano le loro rispettive sfere d'applicazione come segue: per lo zucchero: regolamento n. 1009/67, art. 1: «l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ... disciplina i prodotti seguenti: a) ... b) ... c) ... d) voce doganale: ex 17.02: altri zuccheri (esclusi il lattosio ed il glucosio); sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di glucosio ...); voce doganale: ex 17.05: zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi ...». per i cereali: regolamento n. 120/67, art. 1: «l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ... disciplina i prodotti seguenti: a) ... b) ... c) ... d) prodotti elencati nell'allegato A del presente regolamento ... voce doganale: ex 17.02 B: glucosio e sciroppi di glucosio». b) Per diversi anni, questa suddivisione è rimasta invariata. In particolare, il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974 n. 3330 (GU L. 359, pag. 1) che abroga il regolamento n. 1009/67, istituendo una nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevede, all'art. 1, n. 1, l'esclusione degli zuccheri e degli sciroppi di lattosio e di glucosio (voci doganali: 17.02 da C a F e 17.05 C). Del pari, il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 n. 2727 (GU L 281, pag. 1) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali disciplina, fra gli altri prodotti, il glucosio e gli sciroppi di glucosio (art. 1, lett. b), allegato A del regolamento). Il fatto che, nel corso della campagna 1976, l'isoglucosio rientrasse nella sfera d'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali è confermato, fra l'altro, dai provvedimenti adottati per l'attuazione del regolamento n. 2727/75, per quanto riguarda il versamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e, in particolare, alla produzione di glucosio ad alto tenore di fruttosio: regolamento del Consiglio 27 luglio 1976, n. 1862 (GU L 206, pag. 3) che fissa l'ammontare delle suddette restituzioni per la campagna 1976-1977, nonché un regime particolare per la produzione di glucosio ad alto tenore di fruttosio; regolamento della Commissione 31 agosto 1976, n. 2158 (GU L 241, pag. 21) che stabilisce alcune modalità d'applicazione del regolamento soprammenzionato. Dall'esame delle suddette disposizioni si desume che il legislatore comunitario, in occasione della campagna di produzione 1976-1977, ha inteso assoggettare la produzione di glucosio ad alto tenore di fruttosio a norme di deroga rispetto a quelle che disciplinavano gli altri prodotti cerealicoli, stabilendo in particolare, in un primo momento, il pagamento di una restituzione per la produzione di isoglucosio inferiore rispetto alle altre produzioni rientranti nell'organizzazione comune del settore dei cereali, e successivamente, a decorrere dalla campagna 1977/1978, la soppressione della suddetta restituzione. c) Con regolamento del Consiglio 17 maggio 1977 n. 1110 (GU L 134, pag. 1) che modifica il regolamento n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il legislatore comunitario ribadiva l'esclusione dell'isoglucosio dalla sfera d'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tuttavia, col regolamento del Consiglio 17 maggio 1977 n. 1111 (GU L 134, pag. 4), il Consiglio stabiliva disposizioni comuni per l'isoglucosio sottraendo quindi tale produzione dalla sfera d'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. (Voci doganali 17.02 D 1 e 17.05 C 1). Parallelamente al regolamento n. 1111/77 soprammenzionato, che definisce un regime degli scambi con i paesi terzi e che fissa un regime dei contributi alla produzione di isoglucosio nella Comunità, il Consiglio, nell'adottare il regolamento n. 1110/77, modificava le norme relative al regime di contributi gravante sulla produzione dello zucchero (artt. 2 e 4 del regolamento 1110/77 che modificavano gli artt. 8 e 27, n. 2 del regolamento n. 3330/74) nonché quelle relative alla fissazione del prezzo d'entrata dello zucchero bianco (art. 3 del regolamento n. 1110/77 che modificava l'art. 13, n. 2 del regolamento n. 3330/74) allo scopo di tener conto delle ripercussioni sul mercato dello zucchero provocate dal regime di contributi alla produzione di iso-glucosio istituito dall'art. 9 del regolamento n. 1111/77. Dall'esame delle suddette disposizioni si desume che il legislatore comunitario, in occasione della campagna 1977/1978, aveva inteso assoggettare la produzione dell'isoglucosio ad una normativa particolare ma strettamente connessa a quella che disciplina il mercato dello zucchero onde tener conto del nesso di sostituibilità che unisce questi due prodotti. Quest'idea si desume chiaramente, tra l'altro, dal terzo considerando del regolamento n. 1110/77, che così recita: «Considerando che l'instaurazione di un regime di contributo alla produzione d'i-soglucosio, prevista dall'art. 9 del regolamento CEE n. 1111/77, del Consiglio del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio, si basa essenzialmente sulla necessità di far partecipare tale produzione agli oneri che derivano per il settore dello zucchero dal fatto che la sostituzione di quest'ultimo con l'isoglucosio rende inevitabile, nella situazione eccedentaria di zucchero della Comunità, l'esportazione verso paesi terzi di corrispondenti quantitativi di zucchero; che è pertanto opportuno prevedere che le entrate corrispondenti al contributo alla produzione d'isoglucosio constribuiscano a ridurre le perdite risultanti dallo smercio». Ciò viene ribadito nel nono considerando del regolamento n. 1111/77 che così recita: «Considerando che il regime di contributi istituito dal presente regolamento è complementare del regime instaurato dal regolamento CEE. n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1110/77; che pertanto il contributo gravante sulla produzione dell'isoglucosio deve essere assimilato al contributo di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 3330/74 e costituisce quindi una risorsa propria della Comunità ai sensi dell'art. 2 della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94, pag. 19)». d) La posizione giuridica dell'isoglucosio è stata da ultimo modificata con l'adozione del regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4) che ha abrogato, fra l'altro, i regolamenti n. 3330/74 en. 1111/77. Infatti, ai sensi dell'art. 1, n. 1: «l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero istituita dal presente regolamento disciplina i seguenti prodotti: a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... f) 17.02DI:isoglucosio g) 21.07 F III: sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati».
paragrafo 2
La necessità di far rientrare l'isoglucosio nell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero viene espressa nel secondo considerando del regolamento n. 1785/81 che così recita:
paragrafo 3
«Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti; che l'isoglucosio è un prodotto di sostituzione diretto dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione delle barbabietole o delle canne da zucchero; che pertanto, i mercati dello zucchero e dell'isoglucosio sono ancor più strettamente connessi tra loro; che la situazione della Comunità in materia di edulcoranti si caratterizza per la presenza di eccedenze strutturali e che ogni decisione comunitaria relativa ad uno di questi prodotti si ripercuote necessariamente sull'altro; che di conseguenza è opportuno disporre di un'organizzazione comune dei settori dello zucchero e dell'isoglucosio che tengano non di meno conto delle caratteristische specifiche dell'una e dell'altra produzione».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 3. Il procedimento

paragrafo 1
Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 7 settembre 1981, la ditta Roquette ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato CEE, un ricorso per l'annullamento del regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785; relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, nella parte in cui fissa, all'art. 24, quote di produzione d'isoglucosio ed instaura, all'art. 28, un contributo sulla produzione d'isoglucosio da determinarsi in base alle suddette quote.
paragrafo 2
Il 13 gennaio 1982, la ditta Roquette ha rimesso alla Corte la propria replica.
paragrafo 3
II 6 novembre 1981, il Consiglio delle Comunità europee, convenuto, ha rimesso alla Corte il controricorso ed il 18 marzo 1982 la controreplica, atti nei quali ha sostenuto che il ricorso è irricevibile e, in subordine, infondato.
paragrafo 4
Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1981, la Commissione ha chiesto d'intervenire a sostegno delle conslusioni del Consiglio. Con ordinanza 20 gennaio 1982, la Corte ha ammesso il suddetto intervento. La Commissione ha rimesso alla Corte la sua memoria il 17 marzo 1982.
paragrafo 5
Con ordinanza 19 maggio 1982, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso, a norma dell'art. 95, 1° comma del regolamento di procedura della Corte, di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

punto 1
La ditta Roquette Frères conclude che la Corte voglia: dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo; annullare il regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, quanto meno nella parte in cui le sue disposizioni la riguardano; condannare il Consiglio alle spese.
punto 2
Il Consiglio delle Comunità europee conclude che la Corte voglia dichiarare il ricorso irricevibile ed in subordine irricevibile per mancanza di interesse ad agire e, del tutto in subordine, respingerlo. Il Consiglio chiede inoltre alla Corte di condannare la ricorrente alle spese.
punto 3
La Commissione sostiene le conclusioni del Consiglio intese: al rigetto del ricorso; alla condanna della ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

punto 1
La ditta Roquette Frères intende premunirsi contro gli argomenti che il Consiglio potrebbe opporle sulla questione della ricevibilità del suo ricorso e precisa, nell'atto introduttivo, di considerare ricevibile l'azione in quanto rivolta all'annullamento di un regolamento che la riguarda direttamente ed individualmente. Anzitutto la ricorrente osserva che la Corte, nella sentenza 29 ottobre 1980 in causa 138/79 (Racc. 1980, pag. 3333) ha dichiarato ricevibile il ricorso diretto contro il regolamento n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'iso-glucosio. In secondo luogo, la ricorrente intende confutare l'argomento secondo cui la modalità astratta di fissazione delle quote di produzione per Stato membro e non più per impresa, non consente più di identificare i produttori interessati dal regolamento controverso. Infatti, la ricorrente sostiene che, fatto salvo l'allargamento della Comunità alla Grecia, il numero delle imprese produttrici d'isoglucosi interessate dal regolamento in questione non è cresciuto dalle campagne precedenti a quella del 1981, disciplinata dal suddetto regolamento, e che, poiché in ciascun paese o regione di produzione, vi è uno solo di questi produttori, tranne in Italia e in Grecia ove ne esistono due, essi sono facilmente individuabili. La fissazione delle quote per Stato membro e non per produttore non deve quindi trarre in inganno circa la possibilità per il legislatore comunitario di conoscere esattamente la suddivisione delle capacità di produzione tra gli operatori. A sostegno di tale assunto la ricorrente cita la circostanza che la quota fissata dal regolamento n. 1785/81 per la Francia, è solo di fatto, la quota che il Consiglio le ha assegnato durante le campagne precedenti, cosa del tutto logica in quanto la ricorrente è l'unica produttrice d'isoglucosio stabilita nel territorio francese. Inoltre, per quanto riguarda la Grecia, il legislatore si è curato di fissare la ripartizione della quota nazionale tra le due imprese interessate e, per quanto riguarda l'Italia, la quota assegnata a tale Stato rappresenta la somma aritmetica delle quote in precedenza assegnate a due produttori d'isoglucosio ivi stabiliti. La facoltà, concessa dall'art. 25, n. 2 del regolamento n. 1785/81 agli Stati membri, di modificare, nel limite del 10 %, le quote dei vari produttori non può inficiare questa tesi. Questi provvedimenti sono stati infatti adottati dal legislatore per consentire di assegnare una quota di produzione ad un nuovo produttore che si presenti sul mercato. Ora, poiché ciò non si è verificato, non ci si è valsi della facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 25, n. 2, e — a quanto consta alla ricorrente — le misure transitorie adottate dalla Commissione col regolamento 23 ottobre 1981 n. 3041 (GU L 303, pag. 10) non hanno potuto produrre alcun effetto. In ogni caso, questa facoltà concessa agli Stati membri di modificare l'assegnazione delle quote nel limite del 10 % delle quantità stabilite dal regolamento n. 1785/81 va ricollegata al regime fissato anteriormente dall'art. 3 del regolamento n. 1293/79 (nuovo art. 9, n. 6 del regolamento n. 1111/77) il quale consentiva al Consiglio di assegnare alle nuove imprese una quota di produzione entro il limite del 5 % delle quote assegnate agli altri produttori. La ricorrente osserva che questo regime, i cui scopi erano identici e le modalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 25, n. 2 del regolamento n. 1785/81, non aveva consentito alla Corte di dichiarare irricevibile il ricorso che la ditta Roquette aveva proposto in precedenza contro il regolamento n. 1293/79 (causa 138/79, Race. 1980, pag. 3333). Per questo motivo, essa ritiene che, poiché la situazione del mercato comunitario è rimasta invariata rispetto a quella delle campagne precedenti al 1981, la fissazione delle quote di produzione per Stati membri e non per imprese non osta assolutamente alla ricevibilità dell'azione che la Corte ha già dichiarato nella causa 138/79.
punto 2
Il Consiglio delle Comunità europee sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto non soddisfa le condizioni contemplate all'art. 173 del Trattato CEE ed in quanto la ricorrente non ha interesse ad agire. — Anzitutto l'atto impugnato non riguarda né direttamente né individualmente la ricorrente. Infatti, diversamente dai regolamenti precedenti che assegnavano quote di produzione e stabilivano la riscossione di un contributo alla produzione dell'isoglucosio, il regolamento n. 1785/81 non assegna di per sé le quote in questione ma incarica gli Stati membri di questa ripartizione tra i produttori stabiliti nei loro territori, concedendo loro un «margine di discrezionalità» nell'ese-guire tale ripartizione. A norma dell'art. 25 del suddetto regolamento, gli Stati membri, allo scopo di consentire l'accesso al mercato ad un nuovo produttore, possono diminuire, nel limite del 10 %, le quote A e Β assegnate alle singole imprese. Questa facoltà recide il collegamento diretto, (che l'art. 173 del Trattato CEE esige per la ricevibilità del ricorso d'annullamento) tra la ricorrente e l'atto contestato. Ne consegue che il presente ricorso va dichiarato irricevibile. A sostegno di questa tesi, il Consiglio deduce i seguenti argomenti: — diversamente dal regime di cui all'art. 3 del regolamento n. 1293/79, che ha aggiunto al regolamento n. 1111/77 un nuovo art. 9, n. 6, il quale autorizzava il Consiglio ad assegnare, in caso di comparsa sul mercato di un nuovo produttore, una nuova quota nel limite del 5 % delle quote esistenti, il regolamento n. 1785/81 autorizza le autorità competenti degli Stati membri a diminuire le quote già fissate per le imprese esistenti. Ne consegue che, diversamente dal regime stabilito dal regolamento n. 1293/79, il ricorso alla facoltà contemplata dall'art. 25 del regolamento n. 1785/81 può influire sulle quote assegnate alle imprese produttrici esistenti e ciò in seguito alla valutazione, da parte degli Stati membri, della situazione del mercato. — Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il ricorso alla suddetta disposizione può avvenire in qualsiasi momento, e non è per il fatto che essa non è stata sino ad ora applicata che la situazione attuale — la quale risulta identica a quella delle campagne precedenti — rimarrà invariata. I provvedimenti necessari per l'attuazione dell'art. 25, n. 2 del regolamento n. 1785/81 sono già previsti dall'art. 8 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974 n. 3331 (GU L 359, pag. 18) relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero. Sino alla campagna 1985/1986 compresa, gli Stati membri potranno ancora modificare le quote assegnate alle altre imprese a norma dell'art. 25, n. 2, e infine i provvedimenti di attuazione adottati dalla Commissione — ai quali si riferisce la ricorrente per tentare di dimostrare che non si farà uso della facoltà di modificare le quote assegnate — non riguardano l'applicazione dell'art. 25, n. 2 del regolamento n. 1785/81, bensì i trasferimenti di quote in caso di fusione di imprese o di cessazione dall'attività di un operatore. Il Consiglio conclude quindi su questo punto che l'attribuzione agli Stati membri dell'incarico di fissare le quote di produzione di ciascuna impresa e la possibilità concessa alle autorità nazionali di disporre di un «notevole margine di discrezionalità» nell'assegnare tali quote individuali, non consente agli operatori di sostenere che il regolamento n. 1785/81 li riguardi direttamente ed individualmente. Il Consiglio conclude che il ricorso della ditta Roquette è irricevibile. — In secondo luogo, il Consiglio intende precisare che la ditta Roquette non ha effettivo interesse ad esperire quest' azione di annullamento. È incontestabile, infatti, che lo scopo che la ricorrente mira a raggiungere col presente ricorso consiste nel sottrarsi al pagamento del contributo alla produzione cui è tenuta. Ora, la ricorrente contesta non già il principio stesso di tale imposizione, bensì la sua destinazione al bilancio comunitario. Di conseguenza, il ricorso non può giovare alla ricorrente in quanto, se il mezzo dedotto dalla ricorrente fosse accolto, ne conseguirebbe la modifica della destinazione del contributo, non già la sua soppressione come onere destinato a limitare la produzione dell'isoglucosio. Inoltre, mentre la riscossione del contributo controverso può riguardare direttamente ed individualmente la ricorrente, non si può sostenere che questa possa essere considerata una persona direttamente ed individualmente interessata, a norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato, dalla mera destinazione al bilancio comunitario del contributo in questione come risorsa propria. Il problema della destinazione riguarda infatti tutte le imprese, attuali o potenziali, produttrici di zucchero e d'isoglucosio, non già un numero limitato di operatori definito una volta per tutte. Oltracciò, il Consiglio respinge l'assunto della ricorrente secondo cui il regime instaurato dall'art. 28 del regolamento n. 1785/81 — vale a dire l'integrale finanziamento, da parte dei produttori, dell'esportazione delle eccedenze nel settore dello zucchero — può funzionare solo se il contributo controverso viene destinato al bilancio comunitario come risorsa propria. Il regolamento in questione non dispone affatto che il contributo va considerato come risorsa propria. Lo scopo del regolamento non consiste nell'adottare norme di carattere finanziario, bensì nel realizzare uno strumento della politica agricola comune, nella fattispecie un sistema di limitazione della produzione. In proposito il Consiglio ricorda che la Corte, al punto 26 della motivazione della sentenza in causa 138/79, gli aveva espressamente riconosciuto la facoltà di adottare tali provvedimenti, tenuto conto del fatto che la produzione d'isoglucosio contribuiva ad aumentare le eccedenze di zucchero. Ora, questi provvedimenti non vanno necessariamente inquadrati nella categoria delle risorse proprie alla stessa stregua del'IVA o dei dazi doganali. Al contrario, il Consiglio interpreta le sentenze della Corte nelle cause 138/79 (Race. 1979, pag. 713) e 66/80 (Race. 1981, pag. 1191) nel senso che autorizzano il legislatore a definire gli strumenti della politica agricola da cui provengono entrate per la Comunità «misure d'intervento» che possono essere classificate nella categoria delle «altre entrate» di cui all'art. 4, n. 1, prima frase della decisione 21 aprile 1970 (GU L 94, pag. 19). Si tratta quindi, di entrate agricole diverse da quelle contemplate dall'art. 201 del Trattato CEE, il quale non è stato dettato per questi provvedimenti di disciplina agricola, bensì per garantire agli Stati membri che vere e proprie entrate fiscali d'applicazione generale e di gettito notevole e regolare non verranno istituite a favore del bilancio generale delle Comunità senza ratifica obbligatoria da parte dei Parlamenti nazionali. In ogni caso, il Consiglio sostiene che si possono impiegare tecniche di bilancio diverse da quelle consistenti nel definire «risorsa propria» l'entrata controversa, per raggiungere lo scopo voluto dal legislatore, cioè l'evitare che la Comunità partecipi alle spese di smaltimento delle eccedenze di zucchero ed il porre le stesse a carico dei produttori. E quindi un errore sostenere, come fa la ricorrente, che il regime di cui agli artt. 28 e 29 del regolamento n. 1785/81 può funzionare solo se i contributi in questione si considerano una risorsa propria ai sensi della decisione 21 aprile 1970. Ne consegue che quest'argomento non è assolutamente pertinente nella fattispecie ove si vuole contestare la validità del regolamento n. 1785/81, e che la ricorrente non è riuscita a provare né in fatto né in diritto, di avere un interesse legittimo ad agire in giudizio contro tale destinazione. Inoltre, la questione della destinazione del gettito del contributo in questione è un provvedimento generale di finanza pubblica che si applica a tutti i produttori, attuali o potenziali, d'isoglucosio, il quale non può riguardare direttamente ed individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2° comma del Trattato CEE, un operatore determinato.
punto 3
Nella replica, la ditta Roquette sostiene anzitutto di continuare a ritenere che l'atto impugnato la riguardi direttamente ed individualmente e, in secondo luogo, contesta l'argomento del Consiglio secondo cui il ricorso è irricevibile per mancanza d'interesse ad agire. La tesi del Consiglio si fonda sull'idea che, per colui che è soggetto al contributo alla produzione, è irrelevante conoscere quale sarà la destinazione di tale contributo — se al bilancio comunitario od ai bilanci nazionali — e che, di conseguenza, l'eventuale trasgressione da parte del Consiglio dell'art. 201 del Trattato CEE, relativo all'istituzione di nuove risorse proprie delle Comunità, non influisce sul carattere obbligatorio dell'onere fiscale da pagare. In proposito va rilevato che il contribuente è direttamente interessato alla destinazione dei tributi che deve pagare e quindi ha un interesse ad agire in giudizio. Inoltre, la questione della legittimità della destinazione al bilancio comunitario del gettito del contributo controverso assume, nella fattispecie, importanza fondamentale. Infatti, poiché, a norma dell'art. 28, nn. 2 e 3 del regolamento, il contributo è destinato a coprire le perdite economiche dovute all'esportazione delle eccedenze di zucchero, tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto qualora il relativo gettito non venisse destinato al bilancio comunitario. È quindi essenziale che la questione della leggittimità di questa destinazione venga chiaramente risolta nella presente causa. Per questi motivi, la ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile poiché diretto contro un regolamento che la riguarda direttamente ed individualmente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nel merito

punto 1
La ditta Roquette Frères sostiene che il ricorso va accolto in quanto il contributo alla produzione di cui all'art. 28 del regolamento n. 1785/81 viene posto a suo carico in violazione del procedimento di cui all'art. 201 del Trattato e trasgredendo la decisione del Consiglio 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94, pag. 19). L'art. 2 della decisione 21 aprile 1970 n. 70/243, distingue i «prelievi agricoli» ed i «dazi doganali», (art. 2, lett. a) e leu. b), dagli «altri tributi che siano istituiti nell'ambito di una politica comune», (art. 2, ultimo comma). Questa seconda categoria di tributi presuppone, all'atto dell'istituzione di nuove risorse proprie, l'obbligo da parte del Consiglio di osservare il procedimento contemplato dall'art. 201 del Trattato CEE. Il contributo controverso può considerarsi solo, o come uno degli «altri tributi» di cui all'art. 2, ultimo comma, della decisione n. 70/243, o come uno dei «contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero» di cui all'art. 2, lett. a) in fine, della decisione n. 70/243. Poiché, all'atto dell'istituzione del contributo in questione, il Consiglio non ha osservato il procedimento per l'istituzione di una nuova risorsa propria di cui all'art. 201 del Trattato, la questione di diritto che sorge nella fattispecie consiste soltanto nello stabilire se tale contributo possa considerarsi uno dei «contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», nel senso in cui il Consiglio e gli Stati membri hanno inteso la suddetta nozione all'atto dell'adozione della decisione 21 aprile 1970. — In proposito, la ricorrente sostiene in primo luogo che la scelta dell'espressione usata all'art. 2, lett. a), della decisione — "contributi ed altri diritti previsti — consente di escludere dalla sua sfera d'applicazione i contributi e gli altri diritti che colpiscono le operazioni nel settore dello zucchero che sono stati istituiti dopo il 21 aprile 1970, vale a dire tutti i diritti ed i contributi diversi da quelli contemplati dal regolamento 18 dicembre 1977, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati in tale settore. Ora, il contributo di cui trattasi è stato istituito solo il 17 maggio 1977 all'atto dell'adozione del regolamento n. 1111/77, vale a dire, sette anni dopo l'adozione della decisione 21 aprile 1970. — In secondo luogo, la ricorrente deduce che il contributo controverso può tanto meno corrispondere alla nozione di «contributi o altri diritti previsti», di cui all'art. 2, lett. a) della decisione n. 70/243, in quanto nel 1970 il prodotto sul quale esso viene riscosso — l'isoglu-cosio — non esisteva. A parte ciò l'iso-glucosio, quando è comparso sul mercato è stato fatto rientrare nell'organizzazione comune dei mercati dei cereali a causa della sua origine organica — l'amido di granoturco — e non in quella dello zucchero. L'isoglucosio, infatti, definito in origine come «glucosio ad alto tenore di frutto-sio» è stato ricompreso nell'organizzazione comune dei mercati dei cereali sino al 1977, come risulta dal complesso dei regolamenti relativi alla creazione ed alla gestione delle organizzazioni dei mercati dello zucchero e dei cereali. Solo col regolamento 17 maggio 1977 n. 1111, l'isoglucosio è stato escluso dal campo di applicazione della disciplina comunitaria sui cereali per costituire oggetto di una disciplina specifica, distinta da quella dello zucchero (al riguardo si veda il regolamento n. 1110/77 e soprattutto l'art. 1 dello stesso) e solo col regolamento n. 1785/81, su cui verte il presente ricorso, l'isoglucosio è stato incluso nel settore dello zucchero all'atto della creazione di un'organizzazione comune per questi due settori. Il Consiglio non poteva quindi legittimamente equiparare a «una risorsa propria del settore dello zucchero» contemplata dalla decisione 21 aprile 1970, un contributo alla produzione d'isoglucosio in quanto, sino al 1981, questa produzione non ha mai fatto parte di tale organizzazione comune dei mercati. Di conseguenza il Consiglio, per istituire tale tributo, doveva ricorrere al procedimento di cui all'art. 201 del Trattato. Ammettere la tesi contraria equivarrebbe a consentire al Consiglio di istituire una nouva risorsa propria con la semplice modifica del testo di una voce doganale che implica il trasferimento di un prodotto da un'organizzazione comune qualsiasi all'organizzazione comune del settore dello zucchero. Il fatto che il regolamento n. 1785/81 non chiami il contributo controverso «risorsa propria» è irrilevante per quanto riguarda l'obbligo giuridico che l'art. 201 del Trattato CEE impone al Consiglio, di osservare il procedimento ivi contemplato. Infatti, tanto dall'undicesimo considerando del regolamento in questione quanto dall'art. 28, si desume chiaramente che lo scopo che il legislatore voleva raggiungere istituendo questo tributo è il compensare le perdite subite dal bilancio comunitario per finanziare le esportazioni delle eccedenze di zucchero. Quindi un obiettivo del genere si può raggiungere solo se il gettito relativo al contributo contestato viene destinato al bilancio comunitario come «risorsa propria» delle Comunità. Per questo motivo, anche se la denominazione «risorsa propria» nonché la destinazione della stessa non figurano espressamente nel regolamento n. 1785/81, tale qualità e tale destinazione sono insite nel regolamento impugnato in quanto ne condizionano lo scopo. Del pari, l'inclusione sino al 1977 del-l'isoglucosio nel settore dei cereali milita contro la tesi del Consiglio secondo cui questo collegamento «giuridico» diventa lettera morta di fronte all'inclusione «di fatto» delľisoglucosio nel settore dello zucchero. È vero che lo zucchero e l'isoglucosio sono strettamente sostituibili, come la Corte ha del resto rilevato nelle sentenze 125/77 (Race. 1978, pag. 1991) e 103-145/77 (Race. 1978, pag. 2037). Tuttavia, la nozione d'organizzazione comune dei mercati non può essere limitata ad una mera nozione di fatto. La nozione giuridica di organizzazione comune dei mercati di cui all'art. 40, n. 2 del Trattato, articolata settore per settore mediante l'adozione di regolamenti che definiscono chiaramente i loro rispettivi ambiti d'applicazione sostanziale, esige, per necessità evidenti di certezza del diritto, che l'ambiguità mantenuta dal Consiglio tra «settore» o «mercato dello zucchero» e «organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero» venga eliminata. La circostanza che, il 1o gennaio 1971, il contibuto alla produzione delľisoglucosio non rientrasse tra i «contributi ed altri diritti previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero» ai sensi dell'art. 2. lett. a) in fine, della decisione n. 70/243, non consente di considerare che tale contributo, istituito posteriormente alla suddetta data, sia stato riscosso legittimamente a norma della decisione 21 aprile 1970. La ricorrente concorda con il Consiglio sul fatto che il quadro giuridico definito dalla decisione 21 aprile 1970 deve consentire il necessario adattamento della normativa finanziaria delle Comunità allo sviluppo tecnologico che porta all'introduzione sul mercato di nuovi prodotti ed alla creazione di situazioni nouve. Ciononostante, tale adattamento deve avvenire nell'osservanza delle norme e delle procedure stabilite dall'ordinamento giuridico comunitario e la decisione 21 aprile 1970 offre larghe possibilità in proposito. L'art. 2 della decisione 21 aprile 1970 implica infatti: in primo luogo il trasferimento definitivo alle Comunità del gettito dei prelievi, supplementi, importi ed altri diritti, compresi quelli riscossi a norma della tariffa doganale comune, «da fissare negli e sugli scambi con i paesi terzi»; in secondo luogo il «riservare espressamente» l'istituzione di altri tributi, imponendo come unico obbligo alle Comunità l'osservanza del procedimento contemplato dall'art. 201 del Trattato. L'istituzione del contributo alla produzione d'isoglucosio rientrava in questa seconda categoria e «non sembra» che la comparsa e la produzione dell'isogluco-sio siano state così imprevedibili da impedire di istituire il contributo, che ha colpito questo nouvo prodotto allo scopo di consentire il finanziamento delle eccedenze di un altro prodotto preesistente secondo il sistema imposto dall'art. 2, lett. b) in fine della decisione n. 70/243. Per questi motivi, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 1785/81, in quanto impone un contributo alla produzione dell'isoglucosio istituito in violazione del disposto dell'art. 201 del Trattato CEE e della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, dev'essere annullato.
punto 2
Da parte sua, il Consiglio delle Comunità europee sostiene che il ricorso va respinto. Infatti, anzitutto il contributo controverso non è un'entrata del bilancio generale il cui trasferimento necessita l'approvazione dei Parlamenti nazionali e, in secondo luogo, pur non avendo sempre fatto giuridicamente parte della stessa organizzazione comune, lo zucchero e l'isoglucosio hanno sempre fatto parte, tanto ai fini della gestione della politica agricola comune, quanto ai fini dell'applicazione delle norme finanziarie della stessa, dello stesso settore: quello dello zucchero. — Sul primo punto, il Consiglio ricorda che il regolamento n. 1785/81 non stabilisce affatto che il contributo controverso debba considerarsi una risorsa propria delle Comunità. La destinazione di tale contributo si desume dal regolamento n. 1110/77, il cui art. 4 stabilisce che il contributo isoglucosio ha lo scopo di diminuire le perdite dovute alle esportazioni delle eccedenze di zucchero e quindi di diminuire il contributo gravante sulla produzione di zucchero; quanto alla qualifica di risorsa propria, essa si desume dal nono considerando del regolamento n. 1111/77 e la sua destinazione al bilancio della Comunità è dovuta all'adozione del bilancio comunitario. Ora, l'azione della ricorrente è diretta solo contro il regolamento n. 1785/81, non già contro uno o più dei provvedimenti soprammenzionati. Inoltre, il carattere del contributo alla produzione di isoglucosio è stato sostanzialmente modificato dal regolamento n. 1785/81 in quanto questo stabilisce, all'art. 28, che i contributi per lo zucchero e per l'isoglucosio devono d'ora in poi coprire interamente le perdite dovute all'esportazione delle eccedenze di zucchero e non più contribuire alla diminuzione delle suddette perdite. Da ciò si desume che il contributo in questione costituisce un «vero e proprio strumento di gestione della politica agricola comune», e non più una risorsa propria la cui istituzione deve essere approvata, a norma dell'art. 201 del Trattato CEE, dai Parlamenti nazionali. Il Consiglio si richiama in proposito alla tesi che ha svolto sulla questione dell'interesse ad agire della ricorrente per dimostrare che la giurisprudenza della Corte consente di classificare le entrate provenienti dall'applicazione di queste misure d'intervento o di gestione come un'«altra entrata» ai sensi dell'art. 4, n. 1, prima frase della decisione 21 aprile 1970. In generale, le entrate risultanti da provvedimenti di disciplina del mercato nel settore dello zucchero sono state destinate al bilancio comunitario ben prima dell'adozione della decisione 21 aprile 1970, per cui è lecito sostenere che tale decisione «non era veramente costitutiva ai fini della destinazione di tale contributo al bilancio». Il primo contributo per lo zucchero era stato istituito col regolamento n. 1009/71 che non ne aveva fissato la destinazione, mentre la destinazione a favore della Comunità è stata realizzata dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 26 novembre 1968, n. 1892 (GU L 289, pag. 1) il quale obbligava gli Stati membri incaricati di riscuoterlo, a riversare il 90 % del gettito di tale contributo come contributo finanziario degli Stati membri al finanziamento della Sezione garanzia del FEAOG. Questo precedente conferma che «i provvedimenti del tipo in questione non rientrano nella nozione di risorse proprie da istituire a norma dell'art. 201 del Trattato CEE, bensì piuttosto in quella di provvedimenti di disciplina dei mercati agricoli, che possono essere adottati dal Consiglio in forza del solo art. 43, e che possono determinare entrate per la Comunità». — In secondo lougo, il Consiglio si basa sul fatto che lo zucchero e l'isoglucosio rientravano sostanzialmente nello stesso settore economico — quello dello zucchero — per confutare la tesi della ricorrente secondo cui il contributo gravante sulla produzione d'isoglucosio, ammesso che debba considerarsi una risorsa propria, esigeva, all'atto della sua istituzione, che venisse osservato il procedimento previsto per l'istituzione di una nuova risorsa propria. L'isoglucosio, prima di essere assoggettato, con l'adozione del regolamento n. 1785/81, ad un regime analogo a quello dello zucchero, è sempre rientrato de facto nel settore economico dello zucchero. L'isoglucosio, benché sia stato in un primo momento fatto rientrare giuridicamente nell'organizzazione dei mercati dei cereali, con l'adozione dei regolamenti n. 1110/77 e n. 1111/77 è stato assoggettato ad un regime particolare, strettamente connesso a quello dello zucchero, come dimostra, tra le altre disposizioni, l'art. 4 del regolamento n. 1110/77 il quale stabilisce che il gettito del contributo per l'isoglucosio servirà a diminuire, nell'ambito del regolamento di base sullo zucchero, le perdite dovute al finanziamento dell'esportazione delle eccedenze di zucchero. Questa dipendenza sostanziale dell'isogluco-sio dal settore dello zucchero deriva da uno stato di fatto che si può difficilmente contestare, quello della stretta sostituibilità di questi due prodotti che fa sì che il regime riguardante l'isoglucosio non ha una portata autonoma effettiva e può spiegarsi solo considerando l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Ora, tale circostanza a questa connessione di fatto tra l'isoglucosio e lo zucchero sono state ammesse dalla Corte in quanto, nella sentenza 125/77 (Race. 1978, pag. 1991), essa ha rilevato che nell'organizzazione, della politica agricola comune, è lecito alle istituzioni tener conto delle interferenze che possono esistere tra prodotti che rientrano in organizzazioni comuni di mercati diverse (punto n. 43 della motivazione), ed altresì in quanto, nella sentenza 103 e 145/77 (Race. 1978, pag. 2037) essa ha affermato che il Consiglio aveva la facoltà di adottare tutti gli opportuni provvedimenti compatibili col diritto comunitario onde garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti, vale a dire dello zucchero e dell'isoglu-cosio (punto n. 86 della motivazione), ed infine, in quanto con le sentenze 138 e 139/79 (Racc. 1980, pag. 3333), essa «ha espressamente riconosciuto la legittimità dei provvedimenti del tipo in questione a norma della politica agricola comune». In questa prospettiva, il Consiglio sostiene che per il contributo alla produzione d'isoglucosio non era necessario ricorrere al procedimento di ratifica da parte dei Parlamenti nazionali contemplato dall'art. 201 del Trattato. Infatti, ratificando l'art. 2, n. 1 della decisione 21 aprile 1979, i Parlamenti nazionali hanno approvato il trasferimento definitivo al bilancio comunitario, come risorsa propria, del gettito di un contributo da riscuotere «nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», purché tale contributo sia uno strumento necessario all'organizzazione del mercato dello zucchero. A sostegno di questa tesi, il Consiglio si richiama alle conclusioni degli avvocati generali Reischl, per la causa 125/77 (Racc. 1978, pag. 2023, sub leu. b)) e Mayras, per la causa 138/78 (Race. 1979, pag. 729, colonna di destra, paragrafo 2). Ammettere, come sostiene la ricorrente, che la comparsa sul mercato dello zucchero di un nuovo prodotto perfettamente sostituibile al primo, comporta il ricorso al procedimento d'istituzione di una nuova risorsa propria, costituisce un modo di vedere «molto formalista» e «poco convincente». Una simile interpretazione porterebbe, anzitutto, a ridurre notevolmente la portata della «risorsa propria zucchero», via via che lo sviluppo tecnologico crea prodotti concorrenti dello zucchero, e, in secondo luogo, in tal modo si giungerebbe ad una contraddizione: quella di riconoscere al Consiglio il diritto, basato su norme esistenti nell'organizzazione dei mercati dello zucchero, di istituire un contributo gravante sul prodotto nuovo, mentre gli si vieterebbe di sottoporre detto contributo alle stesse norme finanziarie che si applicavano fino a quel momento al contributo per lo zucchero. Per questo motivo, il Consiglio sostiene che il mezzo dedotto dalla ricorrente è completamente infondato in quanto si basa su una distinzione artificiale e formalista tra due prodotti strettamente sostituibili e che, ai fini della politica agricola comune e delle norme finanziarie a questa connesse, rientrano sostanzialmente, nello stesso settore: quello dello zucchero. A parte ciò, il mezzo è comunque inammissibile perché non pertinente, in quanto riguarda provvedimenti, coi quali è stato istituito e destinato il contributo in questione, che esulano completamente dalla presente causa.
punto 3
La Commissione delle Comunità europee, interveniente a sostegno delle conclusioni del Consiglio, dopo aver succintamente riassunto la cronistoria della disciplina comunitaria relativa all'isogluco-sio, chiede il ricorso che il ricorso venga respinto. — In primo luogo, l'art. 2, lett. a) della decisione 21 aprile 1970 non si può interpretare in modo «così strettamente letterale» come lo interpreta la ricorrente. La lettera stessa di questa norma dimostra che il legislatore non ha inteso «pietrificare» i prelievi ed i dazi doganali, trasferiti al bilancio comunitario come risorsa propria, allo stato in cui si trovavano il 21 aprile 1970. II principio generale cui si è informata la volontà del legislatore è che i dazi ed i prelievi «fissati o da fissare» vengano attribuiti alle Comunità. Tale sistema ha «un carattere dinamico» che si desume chiaramente dalla lettera della norma, in particolare per quanto riguarda il mercato dello zucchero, per il quale la scelta dell'espressione «dei» contributi e dazi previsti ... dimostra che il Consiglio non intendeva limitare tale trasferimento «al» solo contributo che colpiva la produzione dello zucchero nel 1971. Al contrario, il Consiglio sostiene che questo trasferimento riguardava «tutti» i contributi ed altri diritti che potevano essere istituiti nel settore dello zucchero per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tale politica comune. Questo è ciò che si verifica nella fattispecie. La sostituibilità diretta dell'isogluco-sio allo zucchero liquido — che la Corte ha affermato ai punti 62 e 86 della sentenza nelle cause riunite 103 e 145/77 (Race. 1978, pag. 2037) e sancita dall'inclusione dell'isoglucosio nell'organizzazione dei mercati dello zucchero, fissata col regolamento n. 1785/81, dimostra che la disciplina riguardante l'isoglucosio non può considerarsi un complesso di provvedimenti autonomi, bensì un indispensabile complemento dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, per garantire la realizzazione dei suoi scopi. Per questo motivo, la Commissione sostiene, basandosi sulle conclusioni dell'avvocato generale Reischl nella causa 125/77 (Racc. 1978, pag. 2022 sotto b)), che il Consiglio poteva legittimamente considerare il contributo controverso come «contributo previsto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero» ai sensi dell'art. 2 a) della decisione 21 aprile 1980, dato lo stretto collegamento di fatto tra lo zucchero e l'isoglucosio. — In subordine e in secondo luogo, anche dopo l'entrata in vigore della decisione 21 aprile 1970, la Comunità dispone della facoltà di porre a carico degli operatori oneri finanziari, basandosi semplicemente sulle norme che disciplinano le varie politiche comuni, e può disporre del gettito di tali tributi destinandolo ad un determinato impiego. La Commissione trova conferma di tale assunto nella sentenza della Corte nella causa 138/78 (Racc. 1979, pag. 713) e nelle conclusioni dell'avvocato generale Mayras per la stessa causa (Racc. 1979, pag. 730, colonna di sinistra). Il contributo in questione può rientrare perfettamente in quest'ipotesi poiché anzitutto la legittimità degli oneri finanziari posti a carico dei produttori d'isogluco-sio è già stata dichiarata dalla Corte e, in secondo luogo, poiché il collegamento tra le entrate provenienti dal contributo per l'isoglucosio ed il finanziamento della politica comune dello zucchero è incontestabile, in quanto tale contributo è espressamente destinato al finanziamento dell'esportazione delle eccedenze di zucchero (art. 28 del regolamento n. 1785/81). Per questo motivo, anche ammesso che il contributo in questione non sia una risorsa propria, rimane il fatto che esso viene riscosso legittimamente in quanto rientra nella categoria delle «altre entrate» provenienti dall'applicazione dei provvedimenti di disciplina dei mercati agricoli, adottati per realizzare gli scopi della politica agricola comune. Di conseguenza, secondo la Commissione, il ricorso deve essere respinto.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 1° luglio 1982, la ditta Roquette, con l'avvocato M. Veroone, del foro di Lilla, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. D. Vignes, direttore del suo ufficio legale, assistito dal sig. A. Brautigam, amministratore presso il suddetto ufficio, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, consigliere giuridico, assistito dal sig. F. Lamoureux, membro del suo ufficio legale, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 settembre 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 settembre 1981, la società anonima di diritto francese Roquette Frères ha chiesto alla Corte, a norma dell'art. 173, n. 2 del Trattato CEE, di annullare il regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4).
punto 2
L'art. 1, n. 1 del regolamento n. 1785/81 disciplina, tra gli altri prodotti, «l'isoglucosio», prodotto classificato nella voce doganale 17.02 D I, e gli «sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati», voce doganale 21.07 F III. La ricorrente è uno dei principali produttori d'isoglucosio nella Comunità.
punto 3
Con controricorso 6 novembre 1981, il Consiglio ha chiesto che venga dichiarata l'irricevibilità del ricorso. Secondo il Consiglio, il ricorso per l'annullamento non soddisfa le condizioni di cui all'art. 173, 2° comma del Trattato, in quanto il provvedimento impugnato non costituisce una decisione adottata sotto forma di regolamento e non riguarda la ricorrente né direttamente, né individualmente.
punto 4
La ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato costituisce di fatto una decisione adottata dal Consiglio nei confronti delle imprese produttrici d'isoglucosio della Comunità, allo scopo di assoggettarle ad un regime di limitazione della produzione mediante quote e contributi. Queste imprese, il cui numero ammonta a 9 per l'intera Comunità, sarebbero note al Consiglio e perfettamente identificate. Le quote di produzione assegnate per regione corrisponderebbero infatti a quelle di dette imprese. Per questo motivo, la ricorrente sostiene che, anche se adottato sotto forma di regolamento, il provvedimento in questione la riguarda direttamente ed individualmente in quanto produttrice d'isoglucosio e che, di conseguenza, essa può impugnare tale decisione a norma dell'art. 173, 2° comma.
punto 5
Per decidere la causa è opportuno ricordare, in via preliminare, la costante giurisprudenza della Corte sui criteri che distinguono un regolamento da una decisione, anche se adottata sotto forma di regolamento.
punto 6
A norma dell'art. 189, 2° comma del Trattato CEE, il criterio distintivo tra il regolamento e la decisione è da ricercarsi nella portata generale o meno del provvedimento. A tale scopo, bisogna valutare la natura del provvedimento impugnato ed in particolare gli effetti giuridici che mira a produrre o produce effettivamente.
punto 7
Come la Corte ha rilevato nella sentenza 26 febbraio 1981 (F. Giuffrida e G. Campogrande, n. 64/80, Race. 1981, pag. 693), la natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione ha luogo con riguardo ad una situazione obiettiva, di diritto o di fatto, definita dall'atto stesso, in relazione con il suo scopo.
punto 8
Benché l'atto introduttivo appaia come una domanda d'annullamento del regolamento n. 1785/81, la ditta Roquette Frères sostiene soltanto che il contributo per la produzione d'isoglucosio di cui all'art. 28 del suddetto regolamento è fissato in violazione del procedimento contemplato dall'art. 201 del Trattato e senza tener conto della decisione del Consiglio 21 aprile 1970 n. 70/243, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (GU L 94, pag. 19). La lite verte quindi soltanto sul contributo per la produzione d'isoglucosio.
punto 9
L'art. 28 del regolamento n. 1785/81 non fissa l'ammontare dei contributi posti a carico di ciascuna impresa produttrice d'isoglucosio. Questo ammontare non si può nemmeno desumere direttamente da esso e lo stesso art. 28 stabilisce del resto che l'importo dei contributi da riscuotere è fissato secondo il procedimento di cui all'art. 41, vale a dire secondo un procedimento in cui intervengono la Commissione, un comitato di gestione dello zucchero e, all'occorrenza, il Consiglio. Secondo l'art. 28, infatti, l'ammontare dei contributi dipende da elementi oggettivi, pur se complessi e variabili per ciascuna campagna, che tengono soprattutto conto della produzione di zucchero e d'isoglucosio nella Comunità, degli oneri per l'esportazione di cui questa si fa carico, della riscossione dei contributi per la produzione di zucchero e d'isoglucosio.
punto 10
Ne consegue che le sole norme del regolamento impugnato la cui legittimità viene contestata dalla ditta ricorrente, hanno una portata generale e non hanno di per sé alcuna efficacia individuale e diretta nei suoi confronti.
punto 11
A norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato CEE, il ricorso deve quindi dichiararsi irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 12
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese giudiziali vanno quindi poste a suo carico, ivi comprese quelle relative all'intervento.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è irricevibile. 2° La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative all'intervento.

Firme

Due Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 settembre 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione O. Due

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