Sez. 1, Sentenza n. 7152 del 10/06/1992 (Rv. 477668 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Commissario giudiziale | Giudizio di omologazione - Sentenza relativa - Pronuncia sulle operazioni di voto relative all'approvazione del concordato - Commissario giudiziale - Impugnazione della sentenza - Legittimazione - Spettanza - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - Commissario giudiziale
In sede di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al procedimento, conserva la posizione giuridica di ausiliare del giudice, e non è portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale. Detto commissario, pertanto, non è abilitato all'esercizio di azioni, né, in particolare, è legittimato ad impugnare la sentenza che, nell'ambito del giudizio di omologazione, cui si sia opposto un creditore (art. 180, secondo comma, legge fall.), pronunci sulle operazioni di voto relative all'approvazione del concordato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 177, Legge Falliment. art. 180, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)