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Sez. 3, Sentenza n. 2207 del 03/04/1980 (Rv. 405878 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART 3 COST PER DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA IL TITOLARE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ED IL TITOLARE DEL DIRITTO DI RISCATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405878-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART 3 COST PER DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA IL TITOLARE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ED IL TITOLARE DEL DIRITTO DI RISCATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'articolo unico, comma secondo, della legge 8 gennaio 1979 n 2, con riferimento all'art 3 della Costituzione, non sussistendo alcuna disparita di trattamento fra il soggetto che esercita il diritto di prelazione e il soggetto che esercita il diritto di riscatto. Infatti, la necessita di attendere il passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto di riscatto, ai fini del decorso del termine per il versamento del prezzo da parte del riscattante, e una conseguenza connessa con il comportamento del riscattato che arbitrariamente si sia opposto alla pretesa del riscattante. (V 4801/79, mass n 401404; (Conf 5900/79, mass n 402575).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)