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Sez. 1, Sentenza n. 1528 del 11/02/1992 (Rv. 475670 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - Del convenuto | Citazione in giudizio di una società incorporata in un'altra - Nullità assoluta per inesistenza della parte convenuta - Rilevabilità d'ufficio - Inesistenza della sentenza - Impugnazione ordinaria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475670-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - Del convenuto

La citazione in giudizio di una società incorporata in un'altra, è viziata da nullità assoluta rilevabile d'ufficio per inesistenza della parte convenuta, atteso che, ai sensi dell'art. 2504 cod. civ., l'incorporazione determina, a decorrere dall'iscrizione della fusione nel registro delle imprese, l'estinzione della società incorporata e la trasmissione di tutti i diritti e gli obblighi di quest'ultima alla società incorporante. Tale nullità, estendendosi agli atti del conseguente processo, rende inesistente la sentenza, contro la quale i soggetti che vi abbiano interesse e siano legittimati possono tuttavia proporre impugnazione ordinaria, anziché avvalersi del rimedio dell'"actio nullitatis", non escludendo il detto vizio dell'atto introduttivo del giudizio la formale sussistenza del processo e gli effetti degli atti processuali dei soggetti interessati e legittimati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)