Sez. 1, Sentenza n. 5716 del 11/04/2003 (Rv. 562089 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO | Citazione in giudizio di società estinta a seguito di incorporazione in altra società - Nullità rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Società incorporante - Costituzione in giudizio - Effetti - Sanatoria della nullità - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO
La citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla, ai sensi degli artt. 163, terzo comma, n. 2, e 164 cod. proc. civ., per inesistenza della parte convenuta, poiché tale società, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., si estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi. La nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello da cui è affetta la "vocatio" addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)