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Sez. 1, Sentenza n. 12009 del 26/11/1998 (Rv. 521138 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | "Vocatio in ius" e relativa notificazione alla società incorporata successive alla pubblicazione dell'atto di fusione - Nullità assoluta rilevabile d'ufficio di tali atti - Sussistenza - Fattispecie in tema di controversia tributaria.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521138-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI

La incorporazione di una società di capitali in un'altra e l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, con contestuale pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale (artt. 2504 segg. cod. civ.), rendono affetti da nullità assoluta rilevabile d'ufficio sia la "vocatio in ius" della società incorporata, sia (autonomamente e distintamente) la notifica del relativo atto introduttivo del giudizio, effettuati successivamente all'esecuzione dell'ultima delle anzidette forme di pubblicità. La nullità della "vocatio in ius" consegue, difatti, all'estinzione della società incorporata, sancita dall'art. 2504 bis cod. civ. quale effetto dell'incorporazione, mentre la nullità della notifica è frutto, oltreché dell'inesistenza del suo destinatario, della inapplicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ., per il venir meno sia della sede sociale, sia del suo organo rappresentativo. (Fattispecie in tema di controversia tributaria nella quale l'amministrazione finanziaria ricorrente lamentava, "ex adverso", l'inosservanza, da parte della società incorporata, dell'obbligo di comunicazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e le variazioni di indirizzo e sede legale di cui all'art. 36 del d.P.R. 600/73. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha ancora osservato che le prescrizioni del citato d.P.R. attengono alla sola fase dell'accertamento in senso proprio del rapporto d'imposta, e non trovano applicazione né alle controversie tributarie di altra natura - quale quella di specie, relativa alla restituzione di un'imposta indebitamente versata - né ai processi tributari in genere, disciplinati d autonome e specifiche norme, quali quella di cui all'art. 17 del D. Lgs. 546/92).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)