Sez. 5, Sentenza n. 4776 del 28/02/2011 (Rv. 616993 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica da parte del contribuente - Ammissibilità - Conseguenze - Istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - Compensazione nella successiva dichiarazione - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Il contribuente che, per errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi, abbia pagato un'imposta superiore a quella effettivamente dovuta, può - previa rettifica della dichiarazione - sia domandare il rimborso di quanto pagato in eccedenza, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia detrarre la somma erroneamente pagata da quella dovuta per il periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)