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Sez. 5, Sentenza n. 26839 del 20/12/2007 (Rv. 601267 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Limiti - Omissioni ed errori a danno del contribuente - Emendabilità - Esclusione - Istanza di rimborso "ex" 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Compensazione nella successiva dichiarazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601267-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione, ammessa nel termine di cui all'ultimo comma dell'art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dal d.P.R. n. 435 del 2001 - è riferibile alle sole omissioni od errori suscettibili di importare un pregiudizio per l'erario e non anche per quelle suscettibili di pregiudicare il dichiarante. Quest'ultimo, per rimuovere gli effetti a suo danno, deve agire attraverso la procedura della richiesta di rimborso "ex" art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e non può operare il ricalcolo, con una dichiarazione tardivamente presentata a credito riportato come eccedenza in compensazione nella successiva dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)