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Sez. L, Sentenza n. 4891 del 14/05/1998 (Rv. 515466 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Nullità per mancato rispetto di limiti determinati di oggetto e di luogo - Presupposti - Salvaguardia di una sfera di professionalità per il soddisfacimento delle esigenze di vita - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515466-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA

Nel rapporto di lavoro subordinato, la nullità del patto di non concorrenza, per mancato rispetto di limiti determinati di oggetto e di luogo entro i quali deve essere contenuta la previsione del divieto di future attività successive alla risoluzione del rapporto, in tanto è ravvisabile in quanto la sua ampiezza sia tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non salvaguardino un margine di attività sufficiente per il soddisfacimento delle esigenze di vita. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto valido un patto, stipulato con impresa avente ad oggetto attività di riorganizzazione aziendale, che precludeva all'ex dipendente lo svolgimento dell'attività di analisi e consulenza tecnico amministrativa in organizzazioni aziendali limitatamente all'Italia settentrionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)